Art. 3.
(Modalità di raccolta dei fondi).

      1. A seguito dell'avvenuta registrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le imprese sono autorizzate a proporre alla propria clientela, all'atto dell'acquisto di un prodotto, l'adesione al progetto.
      2. Le imprese sono, altresì, tenute ad indicare ai propri clienti la denominazione, il numero di registrazione e la destinazione dei fondi nonché la percentuale di sconto stabilita nel progetto stesso.
      3. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti, per la contabilizzazione separata delle somme accantonate, per il loro versamento, nonché per la verifica della corretta e trasparente raccolta dei fondi. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero.
      4. La quota del prezzo corrisposto dal cliente e devoluta per le finalità del progetto non costituisce base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.